Regolamento›§ 4
Art. 20
44 / 109In vigore dal 31 mar 1887
Delle somme depositate in conto corrente l'operaio dispone con ordine a favore del cassiere, a seconda dei casi e dei bisogni, e con mandati in capo dei creditori.
Il ragioniere terrà i registri necessari perché si possa sempre riconoscere lo stato della cassa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-20;2452#art-r-20