Regolamento§ 3

Art. 15

In vigore dal 31 mar 1887
Rivede i conti della camarlinga e dei fornitori, prepara i mandati mediante un registro a matrice per ogni titolo di entrata e di spesa. Vigila alla conservazione degli stabili dell'istituto, proponendo i lavori necessari e ne cura l'esecuzione. Sorveglia gli agenti di campagna e tutti gli addetti al servizio dell'istituto, fa i saldi dei beni rustici e soprintende alla vendita dei generi che non servono al consumo della famiglia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-20;2452#art-r-15

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo