Regolamento›§ 3
Art. 15
In vigore dal 31 mar 1887
Rivede i conti della camarlinga e dei fornitori, prepara i mandati mediante un registro a matrice per ogni titolo di entrata e di spesa.
Vigila alla conservazione degli stabili dell'istituto, proponendo i lavori necessari e ne cura l'esecuzione.
Sorveglia gli agenti di campagna e tutti gli addetti al servizio dell'istituto, fa i saldi dei beni rustici e soprintende alla vendita dei generi che non servono al consumo della famiglia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-20;2452#art-r-15