Regolamento§ 3

Art. 16

In vigore dal 31 mar 1887
Il ragioniere, coll'approvazione dell'operaio, conclude e disdice le locazioni, concorda i contratti per le forniture e prepara le scritture relative da presentarsi all'operaio per la sua firma. Sorveglia perché le condizioni stabilite tanto per la quantità quanto per la qualità dei generi sieno lealmente osservate, e si rifiuta in caso contrario a rilasciare il mandato di pagamento dandone avviso all'operaio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-20;2452#art-r-16

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