Regolamento›Titolo II
Art. 23
In vigore dal 31 mar 1887
Nessuna può essere ascritta alla famiglia se non dimostra d'essere idonea a prestare utili servizi al regio conservatorio.
A tale effetto potrà essere ammessa in prova per un anno in un ufficio educativo e scolastico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-20;2452#art-r-23