Art. 23
RegolamentoTitolo II

Art. 23

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In vigore dal 31 mar 1887
Nessuna può essere ascritta alla famiglia se non dimostra d'essere idonea a prestare utili servizi al regio conservatorio. A tale effetto potrà essere ammessa in prova per un anno in un ufficio educativo e scolastico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-20;2452#art-r-23