RegolamentoTitolo II

Art. 27

In vigore dal 31 mar 1887
La postulante porta seco un decente corredo e nel tempo che dura la prova potrà ottenere un compenso o gratificazione per provvedere alle sue minute spese personali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-20;2452#art-r-27

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