Regolamento›Titolo II
Art. 30
In vigore dal 31 mar 1887
Alle signore cui piacesse di lasciare l'istituto non compete altro diritto che di riprendersi il proprio corredo.
Se alcuna di esse fosse causa di disordine o di turbamento la commissione avrà facoltà di remuoverla dall'istituto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-20;2452#art-r-30