Regolamento›Titolo II
Art. 29
In vigore dal 31 mar 1887
Le signore Montalve sono provvedute nell'istituto di tutto ciò che occorre ai bisogni della vita, ed hanno perfetta uguaglianza di trattamento.
A ciascuna di esse è assegnata la somma annua di L. 300, per il vestiario e la biancheria personale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-20;2452#art-r-29