Art. 29
RegolamentoTitolo II

Art. 29

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In vigore dal 31 mar 1887
Le signore Montalve sono provvedute nell'istituto di tutto ciò che occorre ai bisogni della vita, ed hanno perfetta uguaglianza di trattamento. A ciascuna di esse è assegnata la somma annua di L. 300, per il vestiario e la biancheria personale.
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