Regolamento›Titolo II
Art. 29
75 / 109In vigore dal 31 mar 1887
Le signore Montalve sono provvedute nell'istituto di tutto ciò che occorre ai bisogni della vita, ed hanno perfetta uguaglianza di trattamento.
A ciascuna di esse è assegnata la somma annua di L. 300, per il vestiario e la biancheria personale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-20;2452#art-r-29