Regolamento›Titolo I›§ 1
Art. 4
In vigore dal 31 mar 1887
La commissione soprintende all'ordinaria amministrazione dei beni, alla riscossione delle rendite ed all'esecuzione delle spese; delibera sulle azioni da promuoversi, sulle accettazioni dei lasciti e doni, sui contratti da stipularsi, sugli atti di trasformazione del patrimonio e sulle transazioni che stima convenienti agli interessi dell'istituto.
Tutte le deliberazioni che importino diminuzione o trasformazione di patrimonio o escano comunque dai termini dell'ordinaria amministrazione non avranno effetto, se non sieno state approvate dal ministero della pubblica istruzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-20;2452#art-r-4