RegolamentoTitolo I§ 1

Art. 2

In vigore dal 31 mar 1887
La commissione esercita il suo ufficio generalmente nei modi indicati dal regolamento approvato col regio decreto del 6 ottobre 1867, e in ispecie: a) propone al ministero la nomina della direttrice dell'istituto; b) sentita la direttrice, nomina la vice-direttrice, la camerlinga, la maestra maggiore, il direttore spirituale e tutti gli impiegati addetti in qualunque modo al servizio dell'istituto; inviando la relativa deliberazione al consiglio provinciale scolastico per la sua approvazione; c) propone al consiglio provinciale scolastico la nomina degli insegnanti esterni; d) propone le ammissioni delle signore o maestre interne, osservate le norme prescritte al titolo II, paragrafo 1, del presente regolamento; e) esamina le domande delle concorrenti ai posti gratuiti e semi-gratuiti, le dispone per ordine di merito e le trasmette col suo parere al ministero per via del consiglio provinciale scolastico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-20;2452#art-r-2

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