Regolamento›§ 2
Art. 7
In vigore dal 31 mar 1887
L'operaio in nome della commissione amministrativa, dirige immediatamente l'istituto e ne ha la rappresentanza legale, eseguisce le deliberazioni della commissione, corrisponde col ministero della pubblica istruzione e con tutte le altre autorità, firma i mandati di entrata e di uscita e tutti gli atti che la commissione non abbia deliberato doversi firmare collegialmente, sospende i maestri, gli impiegati e gli inservienti e prende qualsiasi provvedimento d'urgenza nell'interesse dell'istituto, salvo a riferirne nel più breve termine alla commissione per l'approvazione e per la disposizione definitiva.
Nel caso d'impedimento fa le veci di operaio il consigliere più anziano di età.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-20;2452#art-r-7