RegolamentoCapo II

Art. 99

In vigore dal 8 mag 1887
Il ragioniere tiene in evidenza sui mastri le attività e passività patrimoniali, le rendite e le spese, le restanze attive e passive; compila il bilancio preventivo entro settembre e il consuntivo entro maggio di ciascun anno, e dal preventivo approvato stralcia gli articoli che riguardano la gestione del convitto, onde siano comunicati al rettore. Tiene il registro od inventario dei beni mobili ed immobili del collegio; il registro cassa per la inscrizione di tutti gli introiti e pagamenti, il registro dei mandati, il ruolo degli impiegati, dei salariati, dei pensionati, e delle persone che percepiscono assegni o sussidi temporanei. Tiene in evidenza, sopra apposito registro, le principali condizioni dei contratti; vi nota le loro fasi di delibera e di stipulazione con la data ed il numero delle bollette e dei depositi, anche provvisori, la data della loro registrazione e la tassa pagata, accertando sull'esibito la avuta comunicazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-99

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