Regolamento›Capo II
Art. 97
In vigore dal 8 mag 1887
Raccoglie, e custodisce nell'archivio gli atti e i documenti, li classifica, li registra e li colloca in cartelle ordinate per materia e tempo.
È responsabile della regolare conservazione degli atti. Senza uno speciale ordine scritto dal presidente, non rilascia nè comunica ad alcuno che sia estraneo all'amministrazione, documenti, atti o notizie; ed agli stessi impiegati di ufficio non rilascia documento od atto qualsiasi se non per ragione di servizio giustificato, e con quelle cautele che ne assicurino la conservazione ed il facile rinvenimento.
Disimpegna infine tutto il lavoro di scritturazione e tutte le incombenze che gli sono affidate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-97