RegolamentoCapo II

Art. 102

In vigore dal 8 mag 1887
Emette gli ordinativi di entrata ed i mandati di pagamento in base alle deliberazioni del consiglio ed alle risultanze dei mastri. Tiene in evidenza i crediti patrimoniali e reddituali del collegio o presenta ogni mese a protocollo un prospetto delle partite scadute e non esatte. Rivede tutte le parcelle di qualunque sorta, per qualunque titolo, anche sulle liquidazioni fatte e ne certifica la regolarità in base ai relativi ricapiti giustificativi. Quando una parcella, sebbene già liquidata, richieda variazioni, la restituisce al consiglio d'amministrazione, proponendo con rapporto scritto il modo secondo cui dev'essere regolarizzata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-102

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