RegolamentoCapo II

Art. 106

In vigore dal 8 mag 1887
L'applicato contabile disimpegna tutte le mansioni d'ordine contabile che gli sono commesse; surroga nei casi di assenza il ragioniere; eseguisce le copie dei lavori occorrenti per uso interno d'ufficio, o per la trasmissione alle autorità ed ai privati, e le copie nitide dei bilanci e dei rendiconti; aiuta la spedizione a trascrivere in bella forma le minute d'ufficio e le copie occorrenti dei rapporti tecnici e delle perizie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-106

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo