Regolamento›Capo II
Art. 106
In vigore dal 8 mag 1887
L'applicato contabile disimpegna tutte le mansioni d'ordine contabile che gli sono commesse; surroga nei casi di assenza il ragioniere; eseguisce le copie dei lavori occorrenti per uso interno d'ufficio, o per la trasmissione alle autorità ed ai privati, e le copie nitide dei bilanci e dei rendiconti; aiuta la spedizione a trascrivere in bella forma le minute d'ufficio e le copie occorrenti dei rapporti tecnici e delle perizie.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-106