RegolamentoCapo II

Art. 103

In vigore dal 8 mag 1887
Esprime, se richiesto, il proprio voto in materia contabile; presenta le notificazioni necessarie a garantire gli enti patrimoniali e i diritti eventuali dell'istituto, ad assicurare gl'introiti a tempo debito ed a prevenire i danni del ritardo nei pagamenti; i richiami in via amministrativa e finanziaria per sgravio o restituzione d'imposte. Promuove il pagamento delle competenze agli impiegati ed ai salariati del collegio in base alla pianta organica annessa al presente regolamento, nonché di quelle dovute ai pensionati in base alle rispettive partite.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-103

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