Regolamento›Capo II
Art. 108
In vigore dal 8 mag 1887
Il cassiere soddisfa ai bisogni ordinari dell'amministrazione col fondo della cassa corrente, che viene reintegrato ad ogni occorrenza.
Il detto fondo, di regola, non è maggiore di lire 10,000. Le somme eccedenti i bisogni ordinari della cassa corrente sono ritirate nella cassa di cauta custodia. La cassa di cauta custodia si chiude con tre chiavi tenute due dal presidente, una dal cassiere.
Spetta al cassiere di riferire tanto la deficienza, quanto la esuberanza dei fondi nella cassa corrente, per le deliberazioni del consiglio circa il reintegro od il ritiro.
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