Regolamento›Capo II
Art. 109
In vigore dal 8 mag 1887
Il cassiere è responsabile di qualunque differenza di numerario, risultasse all'atto delle verificazioni di cassa e di ogni mancanza dei valori a lui consegnati. Egli non può trasportare alcuna somma di danaro fuori del locale in cui è posta la cassa, se non dietro ordine del presidente, nè può tenere in cassa altri valori fuor di quelli a lui affidati dal consiglio.
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