Regolamento›Capo II
Art. 107
In vigore dal 8 mag 1887
Il cassiere non paga che sopra mandati regolari, nè riceve alcuna somma che dietro regolare ordinativo d'entrata; ritira e rilascia regolari quietanze; tiene in evidenza sul giornale di cassa tutte le esazioni e tutti i pagamenti, facendovi le registrazioni in base agli ordinativi d'entrata ed ai mandati di pagamento, ed indicando ad ogni articolo la data e il numero dei medesimi e delle quietanze; presenta ogni giorno al presidente uno stato di cassa, ed ogni mese ed in qualunque tempo a richiesta del consiglio, un conto di cassa debitamente corredato degli ordinativi d'entrata e dei mandati, che a tal uopo tiene raccolti in apposite cartelle.
Riceve i depositi e li restituisce dietro ordine scritto, ritirandone quietanza e notando in apposito registro il relativo carico e scarico.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-107