RegolamentoCapo II

Art. 100

In vigore dal 8 mag 1887
Informa in tempo utile il consiglio della scadenza dei contratti. L'avviso pei contratti d'affitto è dato tre anni prima della scadenza; per quelli di pigione, dodici o sei mesi prima, secondo che la durata ne sia maggiore o minore di un anno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-100

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo