Regolamento›Capo II
Art. 100
96 / 251In vigore dal 8 mag 1887
Informa in tempo utile il consiglio della scadenza dei contratti.
L'avviso pei contratti d'affitto è dato tre anni prima della scadenza; per quelli di pigione, dodici o sei mesi prima, secondo che la durata ne sia maggiore o minore di un anno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-100