Regolamento›Capo II
Art. 95
In vigore dal 8 mag 1887
Il protocollo, la spedizione e l'archivio sono disimpegnati da un applicato sotto la direzione del segretario.
L'applicato registra sul protocollo tutti gli esibiti con numero progressivo in ordine cronologico, scrivendovi la provenienza, la data della presentazione, il sunto dell'oggetto o degli oggetti a cui si riferiscono, l'ufficio o la persona a cui viene trasmesso, la data del passaggio all'archivio, e, se trattasi di affare in corso, il numero precedente relativo;
contrappone ad ogni registrazione di protocollo l'esaurimento ossia il sunto dell'ordinanza e della deliberazione con la data e la classificazione d'archivio;
tiene una rubrica degli esibiti, registrandovi lo spoglio del protocollo e tiene un registro numerico per il pronto rinvenimento degli atti;
rassegna ogni mese al segretario un elenco degli atti che risultano sul protocollo non ancora esauriti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-95