Regolamento›Capo II
Art. 91
In vigore dal 8 mag 1887
Accadendo richiamare consulti in linea giuridica od amministrativa, o di scendere in giudizio, il consiglio si vale di un avvocato procuratore di fiducia retribuito sopra regolari specifiche.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-91