RegolamentoCapo II

Art. 94

In vigore dal 8 mag 1887
Tiene un registro degli affari che hanno d'uopo di richiamo e li ripropone ai termini stabiliti o dopo un congruo tempo al presidente. Alla fine di ciascun bimestre presenta al medesimo la nota delle deliberazioni non eseguite e degli atti non esauriti; tiene il registro delle liti e vi nota la data della citazione, della sentenza o delle convenzioni; tiene il registro delle ipoteche a favore del collegio ed avvisa il presidente della scadenza almeno due mesi prima del termine; custodisce gli atti del Governo, quale che sia la forma in cui sono emanati, e tiene una nota speciale delle disposizioni di massima, concernenti in qualche modo il collegio; cura la conservazione in buon ordine dell'archivio antico; disimpegna tutte quelle particolari incombenze ed attribuzioni che gli sono affidate dal consiglio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-94

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