RegolamentoParte IITitolo UNICOCapo I

Art. 89

In vigore dal 8 mag 1887
Il consiglio tiene ordinariamente una seduta alla settimana in giorno stabilito. Si raduna altresì all'occorrenza in altro giorno ad invito del presidente. Gli oggetti da sottoporsi alle deliberazioni sono fissati dal presidente o dalla proposta dei consiglieri. La relazione sugli oggetti da trattarsi è fatta dal presidente o dal consigliere incaricato e contiene l'esposizione sull'affare, le considerazioni e la proposta del relatore. La deliberazione esprime sommariamente la discussione ed è firmata dai membri del consiglio e dal segretario. Ogni consigliere può fare inserire nella deliberazione il motivo del proprio voto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-89

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