Art. 3
In vigore dal 16 feb 1887
Il comandante in capo del dipartimento marittimo con sue ispezioni, o delegando a tale scopo il direttore generale dell'arsenale o il comandante della difesa costiera, si accerterà del modo nel quale procede il servizio nelle stazioni, e ne riferirà al Ministero almeno una volta ogni sei mesi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-01-16;4282#art-3