Art. 6

In vigore dal 16 feb 1887
Con apposite istruzioni il Nostro Ministro della Marina stabilirà i particolari del servizio nelle stazioni e le attribuzioni del loro personale. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 gennaio 1887. UMBERTO. B. Brin. Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
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