Art. 1
In vigore dal 16 feb 1887
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 2 gennaio 1887 che istituisce un Comando della difesa marittima locale in ogni capoluogo di dipartimento marittimo;
Sentita la necessità d'istituire stazioni principali e stazioni secondarie di torpediniere; e di coordinarne gli obblighi e la dipendenza;
Udito il parere del Consiglio superiore di Marina;
Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina:
Abbiamo decretato e decretiamo:
.
Sono istituite lungo il litorale continentale ed insulare del Regno stazioni principali ed altre secondarie di torpediniere destinate a concorrere alla difesa ravvicinata della costa.
Il Ministro della Marina, sentito il parere del Consiglio superiore, ne fissa il numero e la ubicazione; e designa quali delle secondarie debbano dipendere da ciascuna delle principali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-01-16;4282#art-1