Art. 1

In vigore dal 16 feb 1887
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto il R. decreto 2 gennaio 1887 che istituisce un Comando della difesa marittima locale in ogni capoluogo di dipartimento marittimo; Sentita la necessità d'istituire stazioni principali e stazioni secondarie di torpediniere; e di coordinarne gli obblighi e la dipendenza; Udito il parere del Consiglio superiore di Marina; Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina: Abbiamo decretato e decretiamo: . Sono istituite lungo il litorale continentale ed insulare del Regno stazioni principali ed altre secondarie di torpediniere destinate a concorrere alla difesa ravvicinata della costa. Il Ministro della Marina, sentito il parere del Consiglio superiore, ne fissa il numero e la ubicazione; e designa quali delle secondarie debbano dipendere da ciascuna delle principali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-01-16;4282#art-1

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