Art. 2
In vigore dal 16 feb 1887
Il comando di ciascuna delle stazioni principali, a seconda della loro importanza, è affidato ad un capitano di corvetta o tenente di vascello. Esso dipende direttamente dal comandante in capo del dipartimento avente giurisdizione sul litorale in cui trovasi la stazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-01-16;4282#art-2