Art. 5
In vigore dal 16 feb 1887
Le competenze del personale imbarcato sulle torpediniere assegnate alle stazioni saranno quelle stabilite dai vigenti regolamenti, secondochè le torpediniere saranno in posizione di armamento o di riserva.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-01-16;4282#art-5