Art. 4
In vigore dal 16 feb 1887
I comandanti delle stazioni, in occasione delle uscite in mare, si ascicureranno del buon funzionamento del servizio semaforico ed ispezioneranno di frequente i posti semaforici nella costa di loro giurisdizione, nonché le opere di difesa costiera dipendenti dalla R. marittima, quando però queste siano comandate da ufficiali di grado inferiore o meno anziani.
Rapporteranno al comandante in capo circa il risultato di tali verifiche od ispezioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-01-16;4282#art-4