Art. 3

Art. 3

3 / 6
In vigore dal 16 feb 1887
Il comandante in capo del dipartimento marittimo con sue ispezioni, o delegando a tale scopo il direttore generale dell'arsenale o il comandante della difesa costiera, si accerterà del modo nel quale procede il servizio nelle stazioni, e ne riferirà al Ministero almeno una volta ogni sei mesi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1887-01-16;4282#art-3