Art. 9
In vigore dal 22 ott 1886
Gli insegnanti esercitano l'ufficio rispettivamente loro assegnato, sotto la immediata sorveglianza del direttore. Ognuno di essi dovrà assegnare mensilmente agli allievi, in ragione del minore o maggiore profitto da essi ritratto, una nota di merito. in apposito registro presso la direzione, e della quale sarà tenuto conto negli esami.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-09-05;4103#art-9