Art. 12
In vigore dal 22 ott 1886
La commissione esaminatrice si compone di un membro del consiglio, del direttore e dell'insegnante della materia sulla quale versa l'esame.
L'esito dell'esame s'indica con punti dall'1 al 10, al numero 6 corrisponde l'idoneità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-09-05;4103#art-12