Art. 15

In vigore dal 22 ott 1886
Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio si riserva: a) Di far visitare la Scuola, ogni qualvolta ne ravvisi la convenienza, dagli ispettori dell'industria e dello insegnamento industriale, o da altre persone di sua fiducia. b) Di sospendere temporaneamente o definitivamente il sussidio, di cui all', qualora non fossero osservate le disposizioni del presente statuto, o le ispezioni dimostrassero che la scuola non dà risultati soddisfacenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-09-05;4103#art-15

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