Art. 8
In vigore dal 22 ott 1886
Al direttore spetta di far eseguire le deliberazioni del Consiglio, di sorvegliare l'andamento della Scuola, e di provvedere alla conservazione del locale e del materiale scolastico.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-09-05;4103#art-8