Art. 6
In vigore dal 22 ott 1886
Il governo della scuola è commesso ad un Consiglio dirigente, composto di 5 persone, tre delegate dal Municipio, e due dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, e del direttore della scuola stessa, che fungerà da segretario con voto consultivo, salvo a comprendere nel consiglio medesimo i rappresentanti dei corpi che contribuiscono stabilmente allo annuale mantenimento della scuola, qualora ne facciano richiesta.
I tre delegati del Municipio sono nominati dal Consiglio comunale, si rinnovano per metà ogni anno, e sono sempre rieleggibili. Nel secondo anno dalla nomina la sorte deciderà della scadenza della prima metà.
Il Consiglio sceglie il presidente tra i suoi componenti.
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