Art. 3
In vigore dal 22 ott 1886
Non sono ammessi alla scuola allievi di età inferiore a 12 anni compiuti.
Coloro che vorranno essere ammessi, saranno obbligati ad esibire il certificato di esame, felicemente subito, della seconda classe elementare, o dovranno sottoporsi ad un esame, da cui risulti che il richiedente sappia leggere e scrivere, ed eseguire le quattro operazioni fondamentali dell'aritmetica coi numeri interi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-09-05;4103#art-3