Art. 7
In vigore dal 22 ott 1886
Spetta al Consiglio dirigente:
1) Formulare il regolamento interno della scuola, e sottoporlo all'approvazione del Ministero.
2) Proporre all'approvazione del Ministero la determinazione del numero degli insegnanti, la loro nomina, e quando ne sia il caso la sospensione o la revocazione degli insegnanti medesimi.
3) Deliberare al principio di ogni anno i programmi degli insegnamenti, e gli orari.
A questi lavori del consiglio, parteciperà con voto consultivo ogni insegnante della scuola per la parte che lo riguarda.
4) Redigere e presentare al ministero nei primi due mesi dopo la chiusura dell'anno scolastico, una completa relazione sull'andamento della scuola, accompagnata dai programmi, dagli orari, e dal bilancio consuntivo.
5) Compilare il bilancio preventivo della scuola, dopo l'approvazione della Giunta comunale e del Ministero, e curarne la gestione.
6) Stabilire i tempi e le modalità degli esami finali, e nominare la commissione esaminatrice, salvo il disposto degli .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-09-05;4103#art-7