Art. 7

In vigore dal 22 ott 1886
Spetta al Consiglio dirigente: 1) Formulare il regolamento interno della scuola, e sottoporlo all'approvazione del Ministero. 2) Proporre all'approvazione del Ministero la determinazione del numero degli insegnanti, la loro nomina, e quando ne sia il caso la sospensione o la revocazione degli insegnanti medesimi. 3) Deliberare al principio di ogni anno i programmi degli insegnamenti, e gli orari. A questi lavori del consiglio, parteciperà con voto consultivo ogni insegnante della scuola per la parte che lo riguarda. 4) Redigere e presentare al ministero nei primi due mesi dopo la chiusura dell'anno scolastico, una completa relazione sull'andamento della scuola, accompagnata dai programmi, dagli orari, e dal bilancio consuntivo. 5) Compilare il bilancio preventivo della scuola, dopo l'approvazione della Giunta comunale e del Ministero, e curarne la gestione. 6) Stabilire i tempi e le modalità degli esami finali, e nominare la commissione esaminatrice, salvo il disposto degli .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-09-05;4103#art-7

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