Art. 5

In vigore dal 22 ott 1886
Il corso si compie in quattro anni. L'anno scolastico principia il 3 novembre e finisce il 31 luglio. Le lezioni hanno luogo tutti i giorni feriali in ore serali, e la domenica in ore diurne. La durata complessiva di esse non sarà minore di ore due per ciascun giorno, sia nell'estate che nell'inverno. Sarà sempre di tre ore la domenica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-09-05;4103#art-5

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