Art. 9
9 / 16In vigore dal 22 ott 1886
Gli insegnanti esercitano l'ufficio rispettivamente loro assegnato, sotto la immediata sorveglianza del direttore. Ognuno di essi dovrà assegnare mensilmente agli allievi, in ragione del minore o maggiore profitto da essi ritratto, una nota di merito. in apposito registro presso la direzione, e della quale sarà tenuto conto negli esami.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-09-05;4103#art-9