Regolamento

Art. 22

In vigore dal 23 apr 1886
Gli agenti delle imposte, di ogni voltura che eseguiranno d'immobili che facciano parte di un Consorzio, faranno immediatamente un sunto in carta semplice come al modulo n. 3. A periodi trimestrali rimetteranno i sunti che loro sarà occorso di fare alle amministrazioni dei rispettivi Consorzi, le quali dovranno accusarne ricevuta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-28;3733#art-r-22

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