Regolamento
Art. 17
In vigore dal 4 dic 1926
Deciderà in prima istanza sui predetti reclami della Commissione promotrice del Consorzio, assistita da un ingegnere o perito geometra, che potrà essere quello stesso che ha eseguito il catasto.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 20 maggio 1926, n. 1154 ha disposto (con l'art. 21, commi 1 e 2) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nel territorio dell'Alto Commissariato per la provincia di Napoli e dei Provveditorati alle opere pubbliche. Nel detto territorio cessano di aver vigore le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19 primo comma, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
- Il Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1907 ha disposto con l'art 21, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733". Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nell'Italia settentrionale e centrale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-28;3733#art-r-17