Regolamento
Art. 12
In vigore dal 4 dic 1926
Il campione riassume le proprietà collo stesso ordine del catastino, ma nel loro ammontare complessivo di superficie ed estimo; a questi dati verranno aggiunti nel campione il numero esprimente la cifra unitaria di contributo, l'estimo complessivo consorziale, l'annata, alla cui sovrimposta serve detto estimo e l'ammontare complessivo della relativa tassa; il tutto disposto come al modulo numero 2.
Per gli ultimi due dei sopraenunciati dati, il campione fa l'ufficio anche di matricola del ruolo d'imposta.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 20 maggio 1926, n. 1154 ha disposto (con l'art. 21, commi 1 e 2) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nel territorio dell'Alto Commissariato per la provincia di Napoli e dei Provveditorati alle opere pubbliche. Nel detto territorio cessano di aver vigore le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19 primo comma, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
- Il Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1907 ha disposto con l'art 21, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733". Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nell'Italia settentrionale e centrale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-28;3733#art-r-12