Regolamento
Art. 15
In vigore dal 4 dic 1926
Compiuti che siano gli atti catastali, verranno depositati nell'ufficio del Consorzio e resi ostensibili per lo spazio di giorni 30, per norma e cognizione di tutti gli interessati. Il deposito verrà partecipato a questi mediante avviso in carta libera da notificarsi o personalmente o a domicilio.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 20 maggio 1926, n. 1154 ha disposto (con l'art. 21, commi 1 e 2) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nel territorio dell'Alto Commissariato per la provincia di Napoli e dei Provveditorati alle opere pubbliche. Nel detto territorio cessano di aver vigore le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19 primo comma, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
- Il Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1907 ha disposto con l'art 21, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733". Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nell'Italia settentrionale e centrale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-28;3733#art-r-15