Regolamento

Art. 18

In vigore dal 4 dic 1926
Dalle decisioni della suddetta Commissione potrà ricorrersi in appello entro 60 giorni dalla data della notificazione delle decisioni medesime a domicilio dell'interessato, ad un'altra Commissione costituita da un deputato provinciale, dal presidente di uno dei comizi agrari della provincia, dall'ingegnere capo del Genio civile, dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico provinciale e dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico di finanza; La nomina del deputato provinciale è fatta dalla deputazione provinciale, quella del presidente di uno dei Comizi agrari della provincia, dal prefetto; e qualora il territorio del consorzio si estenda al perimetro di due o più provincie, è riservata al Ministero di Agricoltura e Commercio, sulle proposte relative delle deputazioni e dei prefetti, la nomina del deputato provinciale e del presidente del comizio agrario. Questa Commissione terrà le sue adunanze presso l'ufficio di prefettura. I ricorsi contro le decisioni della Commissione promotrice del consorzio saranno inviati al prefetto, il quale fisserà le adunanze della Commissione. Questa deciderà, richiamati a sè i reclami presentati dai ricorrenti, e contro il suo giudizio, ove pure sia di conferma di quello di prima istanza, sarà ancora aperto l'adito di ricorrere, entro un mese dalla data della notificazione all'interessato della decisione della Commissione di appello, al Ministero di Agricoltura, il quale risolverà in via amministrativa la questione. Le decisioni della Commissione saranno comunicate agli interessati a cura del presidente della Commissione e per mezzo dell'ufficio di prefettura.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 20 maggio 1926, n. 1154 ha disposto (con l'art. 21, commi 1 e 2) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nel territorio dell'Alto Commissariato per la provincia di Napoli e dei Provveditorati alle opere pubbliche. Nel detto territorio cessano di aver vigore le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19 primo comma, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
  • Il Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1907 ha disposto con l'art 21, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733". Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nell'Italia settentrionale e centrale".

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-28;3733#art-r-18

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