Regolamento
Art. 19
In vigore dal 4 dic 1926
Risolti i reclami e portate le conseguenti variazioni sul catasto, verrà il medesimo reso esecutorio con decreto ministeriale.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1907 ha disposto con l'art 21, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733". Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nell'Italia settentrionale e centrale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-28;3733#art-r-19