Regolamento
Art. 7
In vigore dal 4 dic 1926
Compita la identificazione catastale delle proprietà da irrigare, il perito procederà alla determinazione dei gradi di utenza delle singole proprietà, a norma della convenzione o del titolo costitutivo del Consorzio, ed in mancanza dell'una o dell'altro, in ragione del volume dell'acqua competente, o in ragione di orario, o di superficie, secondo la base che sarà stata adottata dalla Commissione dei promotori del Consorzio.
Siffatta Commissione durerà fino a che non saranno ultimate le operazioni catastali e non sarà firmato il regolamento.
Il numero esprimente il grado che si sarà riconosciuto competere ad una proprietà, verrà scritto a matita sulle singole figure geometriche o visuali rappresentanti la proprietà, come pure in apposita colonna da predisporsi nel sommarione, di contro ai corrispondenti numeri di catasto della proprietà stessa.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 20 maggio 1926, n. 1154 ha disposto (con l'art. 21, commi 1 e 2) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nel territorio dell'Alto Commissariato per la provincia di Napoli e dei Provveditorati alle opere pubbliche. Nel detto territorio cessano di aver vigore le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19 primo comma, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
- Il Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1907 ha disposto con l'art 21, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733". Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nell'Italia settentrionale e centrale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-28;3733#art-r-7