Regolamento
Art. 26
In vigore dal 23 apr 1886
I ruoli annuali delle contribuzioni consorziali saranno formati distintamente per ogni comune e, colla firma del capo della Commissione amministrativa del Consorzio o di chi ne fa le veci, verranno trasmessi al prefetto, cui spetta di renderli esecutorii.
Essi saranno quindi pubblicati in tutti i comuni, per la parte che a ciascun comune si riferisce, nei modi e nei termini stabiliti per i ruoli delle imposte dirette, e saranno consegnati all'esattore del Consorzio entro i primi 15 giorni del mese di gennaio di ciascun anno.
Se la Commissione amministrativa non trasmette entro primi 15 giorni del gennaio di ciascun anno all'esattore del Consorzio i ruoli delle contribuzioni consorziali, il Prefetto ne ordinerà l'invio d'ufficio.
Questa disposizione sarà eseguita soltanto ove i Consorzi abbiano fatto ricorso alla Cassa dei depositi e prestiti o al concorso del Governo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-28;3733#art-r-26